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Normativa di riferimento

C.Q.C.

La norma che disciplina la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di alcuni veicoli adibiti al trasporto di passeggeri e di merci, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo.
La sopraccitata direttiva ha introdotto, per i conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, la carta di qualificazione del conducente, denominata CQC.
Tale titolo abilitante sostituisce il certificato di abilitazione professionale (CAP) del tipo “KC” e “KD”.
La CQC qualifica i conducenti per la guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di persone, di merci, o ad entrambi.

DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI CONDURRE VEICOLI CON LA CQC:

-
10/09/2008 per l'autotrasporto di persone con i veicoli per i quali è richiesta la patente D o DE ed il KD;
-
10/09/2009 per l'autotrasporto di cose con veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE.

CONDUCENTI ESENTATI DALL’OBBLIGO DI POSSEDERE LA CQC

La carta di qualificazione del conducente non è richiesta per i conducenti dei:

- veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o messi a loro disposizione;
- veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
- veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
- veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

NOTA BENE:

Le ultime due esenzioni, riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, non si applicano nel caso in cui il conducente del veicolo risulta assunto alla dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista; in tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo venga effettuata a carattere professionale.

Non sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, sia che si tratti di attività esercitata in conto proprio che di attività per conto terzi.

COME OTTENERE LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE:

La CQC può essere ottenuta tramite due differenti percorsi, ossia per
documentazione o per conseguimento.

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