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C.Q.C.
Possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti:
NOTA BENE:
Possono ottenere la CQC anche i conducenti in possesso di patente di guida rilasciata all’estero anche se la stessa non è convertibile (v. informazioni per il caso specifico); se la patente presenta sottocategorie, la CQC sarà rilasciata per le sottocategorie corrispondenti.
Il possesso della patente di categoria “C” può essere soddisfatto anche dalla titolarità della patente di categoria “D” qualora questa sia stata conseguita antecedentemente al 1 ottobre 2004 (DM 30/09/2003 n° 40T).
Il conducente di età inferiore a 21 anni, titolare di patente di categoria C o CE, per ottenere la CQC, deve essere in possesso anche del CAP di tipo KC.
QUANDO RICHIEDERE LA CQC
I conducenti aventi diritto al rilascio della CQC per documentazione potranno, entro la data del 04/04/2010, presentare apposita richiesta indipendentemente dalla provincia di residenza personale o della Ditta da cui dipendono.
VALIDITA’
Indipendentemente dalla data di presentazione e di rilascio le scadenze riportate sulla CQC saranno:
09/09/2013 per il trasporto di persone;
09/09/2013 per il trasporto di persone e cose;
09/09/2014 per il trasporto di cose
Per i titolari di CQC per trasporto di persone che prima del 09/09/2013 dovessero raggiungere i 65 anni di età, la scadenza sarà quella coincidente con il compimento del 65° anno di età.
Allo scadere la CQC dovrà essere rinnovata frequentando un corso di formazione periodica. Questo potrà essere svolto nell’intervallo decorrente da 6 mesi prima della data di scadenza a 2 anni dopo la stessa. Superati i due anni dalla scadenza il titolare di CQC, oltre alla frequenza del corso di formazione periodica sarà tenuto anche al superamento di esami.
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